L'ASSESSORE per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione Visto lo statuto della regione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637; Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70; Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80; Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116; Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497; Visto il R.D. 3 giugno 1940, n. 1357; Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431; Visto il decreto n. 186 del 14 febbraio 1991, con il quale si e' ricostituita per il quadriennio 1991-95, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Ragusa; Visti i verbali dell'11 febbraio 1994, del 26 maggio 1994, del 14 ottobre 1994, prodromici alla formazione degli elenchi previsti dall'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, pubblicati all'albo pretorio dei comuni di Ispica (dal 31 ottobre 1995 al 31 gennaio 1996) e Pozzallo (dal 2 novembre 1995 al 4 gennaio 1996, e, dal 2 febbraio 1996 per tre mesi naturali consecutivi), con il quale la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Ragusa ha individuato come area di notevole interesse paesaggistico alcune parti delle zone urbane di Ispica e Pozzallo; Visto il verbale del 7 febbraio 1995, deliberativo per la dichiarazione di notevole interesse paesaggistico delle porzioni territoriali ricadenti nelle zone urbane di Ispica e Pozzallo sopracitate, delimitate, descritte ed evidenziate sulle planimetrie allegate al verbale stesso; Considerato che il verbale del 7 febbraio 1995 e' rimasto affisso all'albo pretorio dei comuni di Ispica e Pozzallo, per i periodi di cui sopra e' cenno; Rilevato che un immobile, sito ad Ispica e compreso nella perimetrazione di cui alla cennata proposta, si appartiene al demanio dello Stato, come ricavato dalla nota n. 7166/974/1995 del 16 maggio 1996 (art. 13, legge 29 giugno 1939, n. 1497); Viste le opposizioni, le osservazioni e i reclami avanzati, ritualmente o meno avverso la suddetta proposta, ed in particolare: dal comune di Pozzallo, che, con nota n. 1949 del 29 gennaio 1996, rileva come la proposta di vincolo, contrariamente a quanto previsto dall'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431, comprende anche aree classificate "A" e "B" nel vigente P.R.G. di Pozzallo e che il vincolo paesaggisitco incide direttamente sul mercato edilizio sconvolgendo la potesta' di pianificazione urbanistica rimessa in via esclusiva all'autorita' comunale. Si rileva inoltre che il procedimento per l'apposizione del vincolo e' stato assunto senza alcun preliminare contatto con l'amministrazione comunale e che la commissione, nel formulare la proposta, non era composta dai componenti citati nel decreto n. 186 del 14 febbraio 1991, con il quale detto organo e' stato costituito, ma e' stata anzi presieduta da soggetto diverso dal soprintendente, il quale non avrebbe facolta di delega; da alcuni cittadini di Ispica (22 firme), che, con atto datato 30 gennaio 1996, fanno presente l'arbitrarieta' della proposta di vincolo generica e priva di dettagliate motivazioni, che non indica, come richiesto dalla legge, "il punto di vista" da cui sarebbe dato apprezzare la bellezza panoramica, e finisce per sottoporre ogni intervento edilizio ai pareri discrezionali della soprintendenza; dal sindaco di Ispica, che, con nota n. 26225 del 17 novembre 1995, trasmessa come opposizione con nota n. 1741 del 24 gennaio 1996, osservava che la proposta di vincolo non fa riferimento alla situazione urbanistica di quel comune, ed e', quindi carente di istruttoria e immotivata perche' sottopone ad un vincolo indiscriminato una intera citta'; dal sindaco del comune di Ispica che, con nota n. 2155 del 30 gennaio 1996, facendo riferimento alla seduta del consiglio comunale del 27 gennaio 1996, fa presente che la proposta di vincolo invade il settore della pianificazione territoriale, di esclusiva competenza dell'autorita' comunale e impedisce al comune di regolamentare efficacemente l'abitato di Ispica. La proposta risulterebbe illegittima, perche' il sindaco di Ispica non e' stato mai formalmente convocato alle riunioni della commisione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Ragusa, e che la stessa e' stata presieduta da soggetto diverso dal suo presidente, che non ha facolta' di delega in merito. La proposta, avanzata senza la necessaria comunicazione di avvio procedimentale include anche le zone "A" e "B", in contrasto con l'art. 1 della legge n. 431/1985, non indica i "punti di vista" dai quali sarebbe dato apprezzare la bellezza panoramica, e risulta quanto mai generica e contraddittoria; Viste le controdeduzioni della soprintendenza di Ragusa, prodotte con le note n. 1238 del 13 marzo 1996 e n. 1247 di pari data; Visto il verbale della conferenza di servizi che si e' tenuta nei locali dell'assessorato regionale dei beni culturali, ambientali e della pubblica istruzione il giorno 15 marzo 1996, durante la quale sono state meglio dibattute e approfondite le osservazioni avanzate da parte delle amministrazioni comunali presenti, che hanno tra l'altro precisato che "la commissione nella seconda e terza convocazione non e' in numero perfetto (manca il componente arch. Giavatto Giovanni)"; Rilevato che il comune di Pozzallo ha avanzato ricorso innanzi al T.A.R., in data 4 giugno 1996, cont. n. 2463/1996; Rilevato che avverso detta proposta e' stato avanzato dal comune di Ispica ricorso (cont. n. 1764/1996) innanzi al T.A.R., che, con decisione n. 577/1997 ha respinto il gravame in quanto tardivamente proposto e quindi irricevibile; Rilevato che, con note n. 2163 del 22 giugno 1996, n. 460 del 4 novembre 1996 e n. 3291 del 12 agosto 1997, questo assessorato ha invitato la soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Ragusa a riconvocare la commissicne provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche, allo scopo di ratificare, sussistendone i presupposti, la suddetta proposta di vincolo che veniva ritenuta viziata per irregolare formazione dell'organo collegiale chiamiato ad esprimerla. Risulta infatti che, nella seduta deliberata del 7 febbraio 1995, tale organo - commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche - non ha operato con il plenum dei suoi componenti. Al riguardo la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto che "quando un organo consultivo e' chamato, come nel caso de quo, ad operare valutazioni e scelte a carattere discrezionale, esso costituisce un collegio perfetto, tenuto ad operare col plenum dei suoi componenti" (indicati nel decreto del Presidente della Repubblica n. 805/1975) "come operante nella regione siciliana, giusta legge regionale n. 80/1977), in siffatte occasioni si raffigura la ragionevole necessita' che tutti i componenti siano presenti, per offrire il loro contributo durante le operazioni di voto, per la corretta formazione della volonta' dell'organo collegiale" (T.A.R. Campania 25 ottobre 1991, n. 327; Cons. di Stato, VI 13 aprile 1991, n. 182). L'assenza di un componente di diritto della commissione si traduce quindi nella irregolare espressione del voto richiesto ab sustantiam per la dichiarazione di pubblico interesse di una localita' ai sensi della legge n. 1497/1939. Va osservato, altresi', che il parere tecnico di quella commissione non e' integrabile aliunde, e l'irregolare costituzione dell'organo consultivo si traduce nel vizio insanabile della proposta da esso espressa; Viste le note n. 3911 del 25 luglio 1996 e n. 6490 del 16 dicembre 1996, con le quali la soprintendenza di Ragusa, sulla base di proprie argomentazioni, ha manifestato di non condividere il superiore indirizzo interpretativo ritenendo al contrario valida la proposta anzi cennata; Vista la nota n. 7989 del 22 aprile 1998, con la quale l'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della regione siciliana ha rilevato che la giurisprudenza cui fa riferimento la soprintendenza di Ragusa non se attagliarsi alla fattispecie in esame (necessita' del plenum per la regolare costituzione della commissione in sede di voto) perche' si riferisce a normativa, che, sul punto, e' stata abrogativamente superata dalle disposizioni contenute dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 805/1975, palesandosi, al contrario, piu' consono alla fattispecie l'orientamento espresso dall'assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, perche' la notevole riduzione dei componenti della commissione delle bellezze naturali e panoramiche operata dal legislatore del 1975, puo' essere assunta ad indice che si e' inteso eliminare la possibilita' che il collegio in questione possa deliberare in assenza di alcuno dei suoi componenti. Confermate sono le direttive emanate a tutte le Soprintendenze con l'assessoriale n. 3179 dell'8 agosto 1997; Visto l'ordine del giorno n. 9 del 25 luglio 1996, approvato nella seduta dell'A.R.S. n. 10 del 26 luglio 1996, con il quale l'assemblea regionale siciliana, nell'impegnare il governo della Regione "ad intervenire prontamente sulla materia rigettando la proposta indiscriminata e generalizzata della commissione proponente" sottolineava, tra l'altro "la constatazione di illegittimita' riscontrata e rappresentata"; Rilevato che il rigetto del ricorso presentato avverso la presente proposta di vincolo non esime questa amministrazione dal rischio di soccombenza nel ricorso esperibile, per i suesposti motivi, avverso l'eventuale decreto confermativo del vincolo; Ritenuto per quanto sopra esposto, ai sensi dell'art. 3, 3 comma, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, di non approvare la proposta di vincolo paesaggistico territori di Ispica e Pozzallo, avanzata dalla commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Ragusa, fermo restando che detto collegio potra', evidentemente, deliberare la salvaguardia paesaggistica di quei territori, nel rispetto dei criteri suesposti; Decreta: Art. 1. Ai sensi dell'art. 3, 3 comma, della legge 29 gennaio 1939, n. 1497; vista la irregolare formazione della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Ragusa nella seduta del 7 febbraio 1995 e rilevata la competenza esclusiva, non integrabile di detto organo tecnico, collegio perfetto chiamato ad operare col plenum dei suoi componenti, la proposta di vincolo paesaggistico sui territori comunali di Ispica e Pozzallo avanzata in quella sede non e' approvata.