L'ASSESSORE
                 per i beni culturali ed ambientali
                    e per la pubblica istruzione
  Visto lo statuto della regione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n.
637;
  Visto il  testo unico  delle leggi  sull'ordinamento del  Governo e
dell'amministrazione della regione  siciliana, approvato con D.P.Reg.
28 febbraio 1979, n. 70;
  Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;
  Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;
  Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;
  Visto il R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;
  Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;
  Visto il decreto  n. 186 del 14  febbraio 1991, con il  quale si e'
ricostituita per  il quadriennio 1991-95, la  commissione provinciale
per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Ragusa;
  Visti i verbali  dell'11 febbraio 1994, del 26 maggio  1994, del 14
ottobre  1994,  prodromici  alla formazione  degli  elenchi  previsti
dall'art. 2 della legge 29  giugno 1939, n. 1497, pubblicati all'albo
pretorio dei  comuni di  Ispica (dal  31 ottobre  1995 al  31 gennaio
1996) e  Pozzallo (dal 2  novembre 1995 al 4  gennaio 1996, e,  dal 2
febbraio 1996  per tre  mesi naturali consecutivi),  con il  quale la
commissione  provinciale  per la  tutela  delle  bellezze naturali  e
panoramiche di Ragusa ha individuato  come area di notevole interesse
paesaggistico alcune parti delle zone urbane di Ispica e Pozzallo;
  Visto  il  verbale  del  7   febbraio  1995,  deliberativo  per  la
dichiarazione  di  notevole  interesse paesaggistico  delle  porzioni
territoriali  ricadenti  nelle  zone  urbane  di  Ispica  e  Pozzallo
sopracitate, delimitate,  descritte ed evidenziate  sulle planimetrie
allegate al verbale stesso;
  Considerato che il  verbale del 7 febbraio 1995  e' rimasto affisso
all'albo pretorio dei  comuni di Ispica e Pozzallo, per  i periodi di
cui sopra e' cenno;
  Rilevato  che  un  immobile,  sito   ad  Ispica  e  compreso  nella
perimetrazione di cui alla cennata proposta, si appartiene al demanio
dello Stato, come ricavato dalla  nota n. 7166/974/1995 del 16 maggio
1996 (art. 13, legge 29 giugno 1939, n. 1497);
  Viste  le  opposizioni,  le  osservazioni  e  i  reclami  avanzati,
ritualmente o meno avverso la suddetta proposta, ed in particolare:
  dal comune di Pozzallo, che, con  nota n. 1949 del 29 gennaio 1996,
rileva come la proposta di  vincolo, contrariamente a quanto previsto
dall'art. 1 della  legge 8 agosto 1985, n. 431,  comprende anche aree
classificate  "A" e  "B"  nel vigente  P.R.G. di  Pozzallo  e che  il
vincolo  paesaggisitco  incide   direttamente  sul  mercato  edilizio
sconvolgendo la potesta' di pianificazione urbanistica rimessa in via
esclusiva   all'autorita'  comunale.   Si  rileva   inoltre  che   il
procedimento  per l'apposizione  del vincolo  e' stato  assunto senza
alcun preliminare  contatto con  l'amministrazione comunale e  che la
commissione,  nel  formulare  la   proposta,  non  era  composta  dai
componenti citati  nel decreto n.  186 del  14 febbraio 1991,  con il
quale detto organo  e' stato costituito, ma e'  stata anzi presieduta
da soggetto diverso dal soprintendente,  il quale non avrebbe facolta
di delega;
  da alcuni cittadini  di Ispica (22 firme), che, con  atto datato 30
gennaio  1996,  fanno  presente  l'arbitrarieta'  della  proposta  di
vincolo generica e priva di  dettagliate motivazioni, che non indica,
come richiesto dalla  legge, "il punto di vista" da  cui sarebbe dato
apprezzare  la bellezza  panoramica,  e finisce  per sottoporre  ogni
intervento edilizio ai pareri discrezionali della soprintendenza;
  dal sindaco di Ispica, che, con nota n. 26225 del 17 novembre 1995,
trasmessa  come opposizione  con nota  n. 1741  del 24  gennaio 1996,
osservava  che  la  proposta  di  vincolo  non  fa  riferimento  alla
situazione  urbanistica di  quel  comune, ed  e',  quindi carente  di
istruttoria   e   immotivata   perche'  sottopone   ad   un   vincolo
indiscriminato una intera citta';
  dal  sindaco del  comune di  Ispica che,  con nota  n. 2155  del 30
gennaio 1996, facendo riferimento  alla seduta del consiglio comunale
del 27 gennaio 1996, fa presente che la proposta di vincolo invade il
settore  della pianificazione  territoriale, di  esclusiva competenza
dell'autorita'  comunale  e  impedisce  al  comune  di  regolamentare
efficacemente   l'abitato  di   Ispica.   La  proposta   risulterebbe
illegittima,  perche'  il   sindaco  di  Ispica  non   e'  stato  mai
formalmente convocato alle riunioni  della commisione provinciale per
la tutela delle  bellezze naturali e panoramiche di Ragusa,  e che la
stessa e'  stata presieduta da  soggetto diverso dal  suo presidente,
che non ha facolta' di delega  in merito. La proposta, avanzata senza
la necessaria comunicazione di  avvio procedimentale include anche le
zone "A"  e "B", in contrasto  con l'art. 1 della  legge n. 431/1985,
non indica  i "punti di vista"  dai quali sarebbe dato  apprezzare la
bellezza panoramica, e risulta quanto mai generica e contraddittoria;
  Viste le  controdeduzioni della soprintendenza di  Ragusa, prodotte
con le note n. 1238 del 13 marzo 1996 e n. 1247 di pari data;
  Visto il verbale  della conferenza di servizi che si  e' tenuta nei
locali dell'assessorato  regionale dei  beni culturali,  ambientali e
della pubblica istruzione  il giorno 15 marzo 1996,  durante la quale
sono state  meglio dibattute e approfondite  le osservazioni avanzate
da  parte  delle amministrazioni  comunali  presenti,  che hanno  tra
l'altro  precisato   che  "la  commissione  nella   seconda  e  terza
convocazione non  e' in  numero perfetto  (manca il  componente arch.
Giavatto Giovanni)";
  Rilevato che il  comune di Pozzallo ha avanzato  ricorso innanzi al
T.A.R., in data 4 giugno 1996, cont. n. 2463/1996;
  Rilevato che avverso detta proposta e' stato avanzato dal comune di
Ispica  ricorso (cont.  n.  1764/1996) innanzi  al  T.A.R., che,  con
decisione n. 577/1997  ha respinto il gravame  in quanto tardivamente
proposto e quindi irricevibile;
  Rilevato che,  con note n.  2163 del 22 giugno  1996, n. 460  del 4
novembre 1996  e n. 3291  del 12  agosto 1997, questo  assessorato ha
invitato la soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Ragusa
a riconvocare la commissicne provinciale per la tutela delle bellezze
naturali  e panoramiche,  allo scopo  di ratificare,  sussistendone i
presupposti,  la suddetta  proposta  di vincolo  che veniva  ritenuta
viziata per irregolare formazione dell'organo collegiale chiamiato ad
esprimerla.  Risulta  infatti  che,  nella seduta  deliberata  del  7
febbraio 1995,  tale organo -  commissione provinciale per  la tutela
delle bellezze naturali e panoramiche -  non ha operato con il plenum
dei suoi componenti. Al  riguardo la giurisprudenza amministrativa ha
ritenuto che "quando  un organo consultivo e' chamato,  come nel caso
de quo,  ad operare valutazioni  e scelte a  carattere discrezionale,
esso costituisce un  collegio perfetto, tenuto ad  operare col plenum
dei  suoi  componenti" (indicati  nel  decreto  del Presidente  della
Repubblica  n.  805/1975)  "come operante  nella  regione  siciliana,
giusta  legge  regionale  n.   80/1977),  in  siffatte  occasioni  si
raffigura  la ragionevole  necessita'  che tutti  i componenti  siano
presenti, per  offrire il  loro contributo  durante le  operazioni di
voto,  per   la  corretta   formazione  della   volonta'  dell'organo
collegiale" (T.A.R. Campania 25 ottobre 1991, n. 327; Cons. di Stato,
VI 13  aprile 1991, n.  182). L'assenza  di un componente  di diritto
della commissione si traduce  quindi nella irregolare espressione del
voto  richiesto  ab  sustantiam  per  la  dichiarazione  di  pubblico
interesse di una localita' ai sensi della legge n. 1497/1939.
  Va osservato, altresi', che il parere tecnico di quella commissione
non e'  integrabile aliunde, e l'irregolare  costituzione dell'organo
consultivo si  traduce nel  vizio insanabile  della proposta  da esso
espressa;
  Viste le note n. 3911 del 25  luglio 1996 e n. 6490 del 16 dicembre
1996, con le quali la soprintendenza di Ragusa, sulla base di proprie
argomentazioni,  ha  manifestato  di  non  condividere  il  superiore
indirizzo interpretativo  ritenendo al  contrario valida  la proposta
anzi cennata;
  Vista la  nota n. 7989 del  22 aprile 1998, con  la quale l'Ufficio
legislativo  e legale  della  Presidenza della  regione siciliana  ha
rilevato che  la giurisprudenza cui fa  riferimento la soprintendenza
di Ragusa  non se attagliarsi  alla fattispecie in  esame (necessita'
del plenum per la regolare  costituzione della commissione in sede di
voto)  perche' si  riferisce a  normativa, che,  sul punto,  e' stata
abrogativamente  superata dalle  disposizioni contenute  dall'art. 31
del decreto del Presidente della Repubblica n. 805/1975, palesandosi,
al contrario,  piu' consono alla fattispecie  l'orientamento espresso
dall'assessorato regionale  dei beni culturali ed  ambientali e della
pubblica  istruzione, perche'  la notevole  riduzione dei  componenti
della commissione  delle bellezze naturali e  panoramiche operata dal
legislatore del 1975, puo' essere assunta  ad indice che si e' inteso
eliminare  la  possibilita'  che   il  collegio  in  questione  possa
deliberare in assenza di alcuno  dei suoi componenti. Confermate sono
le direttive emanate a tutte  le Soprintendenze con l'assessoriale n.
3179 dell'8 agosto 1997;
  Visto l'ordine del giorno n. 9  del 25 luglio 1996, approvato nella
seduta dell'A.R.S. n. 10 del 26 luglio 1996, con il quale l'assemblea
regionale  siciliana, nell'impegnare  il  governo  della Regione  "ad
intervenire   prontamente  sulla   materia  rigettando   la  proposta
indiscriminata   e   generalizzata  della   commissione   proponente"
sottolineava,  tra   l'altro  "la  constatazione   di  illegittimita'
riscontrata e rappresentata";
  Rilevato che il rigetto del  ricorso presentato avverso la presente
proposta di vincolo  non esime questa amministrazione  dal rischio di
soccombenza nel  ricorso esperibile, per i  suesposti motivi, avverso
l'eventuale decreto confermativo del vincolo;
  Ritenuto per quanto  sopra esposto, ai sensi dell'art.  3, 3 comma,
della legge 29 giugno 1939, n.  1497, di non approvare la proposta di
vincolo paesaggistico territori di  Ispica e Pozzallo, avanzata dalla
commissione  provinciale  per la  tutela  delle  bellezze naturali  e
panoramiche  di Ragusa,  fermo  restando che  detto collegio  potra',
evidentemente,  deliberare  la  salvaguardia  paesaggistica  di  quei
territori, nel rispetto dei criteri suesposti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai sensi  dell'art. 3,  3 comma,  della legge  29 gennaio  1939, n.
1497; vista  la irregolare  formazione della  commissione provinciale
per la tutela  delle bellezze naturali e panoramiche  di Ragusa nella
seduta del  7 febbraio 1995  e rilevata la competenza  esclusiva, non
integrabile di  detto organo  tecnico, collegio perfetto  chiamato ad
operare  col  plenum dei  suoi  componenti,  la proposta  di  vincolo
paesaggistico sui territori comunali di Ispica e Pozzallo avanzata in
quella sede non e' approvata.